Art. 2.
(Promozione a titolo onorifico).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è concessa, a titolo onorifico, una promozione

 

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al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono.
      2. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.
      3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici.
      4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 4 agosto 1980, n. 434.